La legalizzazione è un requisito essenziale affinché un atto possa produrre i suoi effetti legali in un paese straniero. Essa, in generale, è richiesta per
-
atti e documenti formati in Italia affinché abbiano valore all’estero;
-
atti e documenti formati all’estero affinché abbiano valore in Italia.
Si possono quindi identificare 4 procedure diverse in base alla provenienza e destinazione dei documenti:
- documenti formati in Italia e da valere all’estero devono essere, ove richiesto dalle autorità estere, legalizzati a cura degli organi competenti italiani (Procura della Repubblica, Prefettura o Camera di Commercio). La firma di chi appone la prima legalizzazione (ad esempio, del procuratore o del prefetto), a sua volta, viene legalizzata dal Consolato straniero in Italia.
- documenti formati all’estero da valere in Italia devono essere legalizzati dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all’estero;
- documenti formati da rappresentanze diplomatiche o consolari estere residenti nello Stato italiano sono considerati atti stranieri e devono quindi essere legalizzati;
- documenti formati all’estero da rappresentanze diplomatiche o consolari italiane e da valere in Italia non sono soggetti a legalizzazione. Infatti, gli atti emessi da consolati o ambasciate italiane all’estero non sono considerati stranieri, tuttavia, se redatti in lingua straniera, devono essere accompagnati da una traduzione asseverata in lingua italiana.
Traduzione dell’atto straniero
L’atto straniero, se redatto in lingua diversa dall’italiano, deve essere accompagnato da traduzione asseverata, che sia una copia fedele del testo originale. Ovviamente varrà lo stesso per gli atti italiani da far valere all’estero, richiedendo la traduzione verso la lingua del paese di destinazione.
Organi competenti alla legalizzazione in Italia
Per essere valido e produrre effetti giuridici all’estero, qualsiasi documento emesso in Italia deve prima essere legalizzato da una delle tre autorità italiane competenti:
Procura della Repubblica
La Procura della Repubblica provvede alla legalizzazione di documenti emessi e firmati da Notai, dai Funzionari di Cancelleria e dagli Ufficiali Giudiziari. Ad esempio, vanno legalizzati in Procura le traduzioni asseverate, i certificati del casellario giudiziale, o certificati dei carichi pendenti).
Camera di Commercio
La Camera di Commercio provvede alla legalizzazione di documenti emessi e firmati da funzionari camerali, ad esempio i documenti per l’esportazione come certificati di origine, fatture, certificati di libera vendita, ecc.
Prefettura
La legalizzazione di tutti gli altri tipi di documenti è di competenza della Prefettura, o Ufficio Territoriale del Governo. Questa infatti, provvede, per delega del Ministero degli Affari Esteri, alla legalizzazione delle firme su documenti da e per l’estero. Vanno pertanto legalizzati in Prefettura documenti emessi dai Comuni e firmati dall’Ufficiale d’Anagrafe e/o dall’Ufficiale dello Stato Civile (certificati di nascita, di stato civile, di residenza, ecc.), documenti emessi e firmati da responsabili di istituti scolastici e universitari (diplomi, certificati di laurea, ecc.), documenti emessi e firmati dal responsabile di un organo sanitario ASL.
I Commenti sono chiusi